In
attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale previsto dalla
legge delega per la riforma del sistema fiscale statale, l'articolo
33 del D.L. 269/03, convertito dalla legge 326/03, ha introdotto una forma
sperimentale di concordato preventivo che interessa le annualità 2003 e 2004,
che devono essere oggetto di accordo preventivo in modo congiunto.
L'adesione al concordato determina una serie di benefici relativi
alla determinazione agevolata delle imposte sul reddito, alla
semplificazione di alcuni obblighi contabili e alla limitazione dei poteri di
accertamento dell'Amministrazione finanziaria.
Possono aderire al concordato preventivo tutti i soggetti esercenti attività
d'impresa o arti e professioni, che nel periodo d'imposta 2001 non abbiano
dichiarato ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro e siano in attività al
31 dicembre 2000.
In particolare:
Possono,
inoltre, aderire al concordato preventivo:
Per accedere al concordato è necessario che i contribuenti
svolgano - nel biennio 2003-2004 - attività che per caratteristiche di
continuità possono essere considerate sostanzialmente omogenee a quelle svolte nel
2001.
Possono, infine, avvalersi del concordato anche i contribuenti che nel 2001 o
negli anni successivi abbiano svolto un'attività per la quale non siano stati
approvati studi di settore o parametri oppure un'attività caratterizzata dalla
presenza di cause di esclusione dall'applicazione di tali strumenti.
I contribuenti titolari sia di redditi d'impresa sia
di lavoro autonomo possono aderire al concordato preventivo per una o per
entrambe le attività svolte.
Non possono aderire al
concordato preventivo:
Non
possono, inoltre, accedere al concordato i
contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare nel caso
in cui, alla data di invio della comunicazione di adesione:
Per i periodi d'imposta
oggetto di concordato (anni 2003 e 2004), sul maggior reddito d'impresa o di
lavoro autonomo dichiarato rispetto a quello relativo del 2001, si applica
un'aliquota agevolata del 23% o del 33%.
I soggetti IRPEF applicano l'aliquota del 23% a fronte di un reddito d'impresa
o di lavoro autonomo relativo al 2001 non superiore a 100.000 euro; in caso
contrario, applicano l'aliquota del 33%.
L'aliquota è del 33% per i soggetti IRES.
Il reddito complessivo d'impresa o di lavoro autonomo, quindi, deve esser
suddiviso in due parti:
Gli
incrementi di reddito, su cui applicare le aliquote agevolate, si determinano
per differenza tra il reddito dichiarato per ognuno degli anni 2003 e 2004 e
quello dichiarato per il 2001, eventualmente maggiorato
a seguito dell'adeguamento agli studi di settore ed ai parametri e ad eventuali
accertamenti, integrazioni e definizioni.
Nel caso di attività non soggetta a studi di settore o
a parametri per il 2001, il contribuente deve utilizzare, per determinare
quanto dichiarare nel 2003 e
Sulla quota di reddito che eccede quello minimo, determinato secondo le
modalità del concordato preventivo, non sono dovuti i
contributi previdenziali. Il versamento dei contributi sulla parte eccedente di
reddito può essere, comunque, effettuato
volontariamente.
Per l'IVA, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi si applica
(tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette all'imposta o soggette
a regimi speciali) l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta
relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa ai beni
ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
Le addizionali regionali e comunali sono dovute anche
in relazione al reddito agevolato, poiché questo concorre alla formazione del
reddito complessivo.
E' sospeso l'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, a
meno che non vi sia la richiesta del cliente, per le operazioni effettuate dopo
la data di presentazione della comunicazione di adesione. Il beneficio è efficace
dalla data della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate attestante la
ricezione della comunicazione.
Resta ferma la determinazione dell'IVA periodicamente dovuta, da calcolare
tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni di
beni e alle prestazioni di servizio effettuate. Devono essere comunque effettuati gli adempimenti ordinari connessi
all'obbligo di registrazione dei corrispettivi e permangono gli obblighi di
tenuta e conservazione delle scritture contabili.
In caso di decadenza, il beneficio della sospensione cessa dal periodo
d'imposta successivo a quello in cui si è verificata la decadenza.
Per i periodi d'imposta
soggetti a concordato preventivo, relativamente al
reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento
in materia di imposte sui redditi se il maggior reddito accertabile è inferiore
o pari al 50% del reddito dichiarato.
In ogni caso, per gli stessi periodi d'imposta, sono inibiti i poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria
relativamente a:
Per accedere
al concordato, i contribuenti interessati devono presentare, nel periodo
compreso tra il 1° gennaio e il 16 marzo 2004, una comunicazione di adesione
all'Agenzia delle Entrate. Le modalità di
presentazione della comunicazione sono determinate con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
L'imprenditore o il professionista ammessi al concordato devono
effettuare:
Per le
annualità oggetto di concordato il contribuente ha
l'obbligo di dichiarare un reddito minimo, che, per il 2003, deve essere almeno
pari a 1000 euro.
Per il 2004, anche in caso di applicazione per il 2003
del reddito minimo di 1000 euro, devono essere applicate le maggiorazioni
percentuali necessarie a determinare il reddito minimo dovuto, tenendo conto di
quello minimo concordato per il 2003. Ne consegue che il reddito minimo per il
2004 deve essere almeno di 1.035 euro (1.000 x 3,5%).
Chi aderisce deve impegnarsi a rispettare le condizioni poste per entrambi i
periodi d'imposta.
Il contribuente che, dopo
aver aderito al concordato preventivo, non soddisfa le
condizioni fissate deve comunicarlo nella relativa dichiarazione dei
redditi.
In questo caso:
Il
mancato raggiungimento del limite di ricavi o compensi e/o di reddito,
stabiliti nel primo periodo d'imposta oggetto di concordato, provoca la
decadenza dai benefici previsti per entrambi gli anni 2003 - 2004. Se, invece, il limite è rispettato nel primo anno, ma non
nel secondo, gli effetti della decadenza riguardano solo il 2004.
Il concordato preventivo
continua a produrre effetti anche nei casi di trasformazione, purché non venga
meno l'integrità dei periodi d'imposta oggetto di concordato.
La comunicazione di adesione al concordato preventivo deve essere presentata
dal soggetto che ha la legale rappresentanza della società o del soggetto
equiparato. I ricavi o compensi e i redditi riferibili al 2001, da utilizzare
per calcolare quanto la società s'impegna a dichiarare nei periodi d'imposta
2003-2004, sono quelli che si riferiscono alla società e non ai soci.
L'adesione al concordato
è possibile a condizione che l'imprenditore (titolare dell'impresa familiare) sia lo stesso negli anni oggetto di concordato.
La verifica degli incrementi percentuali del reddito deve essere effettuata in riferimento al reddito dell'impresa, prima
dell'imputazione delle quote di reddito ai collaboratori familiari.
La comunicazione di adesione al concordato preventivo
deve essere presentata dal titolare dell'impresa familiare.
L'azienda coniugale,
costituita in regime di comunione dopo il matrimonio, è assimilabile alle
società di persone.
L'azienda coniugale appartenente ad uno dei coniugi prima del matrimonio, anche
se gestita da entrambi i coniugi, è assimilabile all'impresa familiare.
L'apertura di una
successione nel corso dell'anno 2003 inibisce l'adesione al concordato
preventivo; quella che si verifica nel 2004 preclude
l'efficacia dei benefici solo per quest'anno. E'
possibile, invece, aderire al concordato quando
l'apertura della successione avviene nel 2002 o nell'anno di riferimento 2001
(in quest'ultimo caso, sono previste delle condizioni
particolari).
Alla donazione d'azienda si applicano gli stessi criteri previsti per la
successione.