In attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale previsto dalla legge delega per la riforma del sistema fiscale statale, l'articolo 33 del D.L. 269/03, convertito dalla legge 326/03, ha introdotto una forma sperimentale di concordato preventivo che interessa le annualità 2003 e 2004, che devono essere oggetto di accordo preventivo in modo congiunto.
L'adesione al concordato determina una serie di benefici relativi alla determinazione agevolata delle imposte sul reddito, alla semplificazione di alcuni obblighi contabili e alla limitazione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

Possono aderire al concordato preventivo tutti i soggetti esercenti attività d'impresa o arti e professioni, che nel periodo d'imposta 2001 non abbiano dichiarato ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro e siano in attività al 31 dicembre 2000.
In particolare:

Possono, inoltre, aderire al concordato preventivo:

Per accedere al concordato è necessario che i contribuenti svolgano - nel biennio 2003-2004 - attività che per caratteristiche di continuità possono essere considerate sostanzialmente omogenee a quelle svolte nel 2001.
Possono, infine, avvalersi del concordato anche i contribuenti che nel 2001 o negli anni successivi abbiano svolto un'attività per la quale non siano stati approvati studi di settore o parametri oppure un'attività caratterizzata dalla presenza di cause di esclusione dall'applicazione di tali strumenti.
I contribuenti titolari sia di redditi d'impresa sia di lavoro autonomo possono aderire al concordato preventivo per una o per entrambe le attività svolte.

 

Non possono aderire al concordato preventivo:

Non possono, inoltre, accedere al concordato i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare nel caso in cui, alla data di invio della comunicazione di adesione:

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato (anni 2003 e 2004), sul maggior reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato rispetto a quello relativo del 2001, si applica un'aliquota agevolata del 23% o del 33%.
I soggetti IRPEF applicano l'aliquota del 23% a fronte di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al 2001 non superiore a 100.000 euro; in caso contrario, applicano l'aliquota del 33%.
L'aliquota è del 33% per i soggetti IRES.
Il reddito complessivo d'impresa o di lavoro autonomo, quindi, deve esser suddiviso in due parti:

Gli incrementi di reddito, su cui applicare le aliquote agevolate, si determinano per differenza tra il reddito dichiarato per ognuno degli anni 2003 e 2004 e quello dichiarato per il 2001, eventualmente maggiorato a seguito dell'adeguamento agli studi di settore ed ai parametri e ad eventuali accertamenti, integrazioni e definizioni.
Nel caso di attività non soggetta a studi di settore o a parametri per il 2001, il contribuente deve utilizzare, per determinare quanto dichiarare nel 2003 e 2004, l'ammontare dei ricavi o compensi ed il reddito effettivamente dichiarati per il 2001 o risultanti da eventuali atti di accertamento o da dichiarazioni integrative o di definizione agevolata.
Sulla quota di reddito che eccede quello minimo, determinato secondo le modalità del concordato preventivo, non sono dovuti i contributi previdenziali. Il versamento dei contributi sulla parte eccedente di reddito può essere, comunque, effettuato volontariamente.
Per l'IVA, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi si applica (tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette all'imposta o soggette a regimi speciali) l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa ai beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
Le addizionali regionali e comunali sono dovute anche in relazione al reddito agevolato, poiché questo concorre alla formazione del reddito complessivo.

 

E' sospeso l'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, a meno che non vi sia la richiesta del cliente, per le operazioni effettuate dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione. Il beneficio è efficace dalla data della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate attestante la ricezione della comunicazione.
Resta ferma la determinazione dell'IVA periodicamente dovuta, da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizio effettuate. Devono essere comunque effettuati gli adempimenti ordinari connessi all'obbligo di registrazione dei corrispettivi e permangono gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili.
In caso di decadenza, il beneficio della sospensione cessa dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si è verificata la decadenza.

Per i periodi d'imposta soggetti a concordato preventivo, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento in materia di imposte sui redditi se il maggior reddito accertabile è inferiore o pari al 50% del reddito dichiarato.
In ogni caso, per gli stessi periodi d'imposta, sono inibiti i poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria relativamente a:

Per accedere al concordato, i contribuenti interessati devono presentare, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 16 marzo 2004, una comunicazione di adesione all'Agenzia delle Entrate. Le modalità di presentazione della comunicazione sono determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
L'imprenditore o il professionista ammessi al concordato devono effettuare:

Per le annualità oggetto di concordato il contribuente ha l'obbligo di dichiarare un reddito minimo, che, per il 2003, deve essere almeno pari a 1000 euro.
Per il 2004, anche in caso di applicazione per il 2003 del reddito minimo di 1000 euro, devono essere applicate le maggiorazioni percentuali necessarie a determinare il reddito minimo dovuto, tenendo conto di quello minimo concordato per il 2003. Ne consegue che il reddito minimo per il 2004 deve essere almeno di 1.035 euro (1.000 x 3,5%).
Chi aderisce deve impegnarsi a rispettare le condizioni poste per entrambi i periodi d'imposta.

Il contribuente che, dopo aver aderito al concordato preventivo, non soddisfa le condizioni fissate deve comunicarlo nella relativa dichiarazione dei redditi.

In questo caso:

Il mancato raggiungimento del limite di ricavi o compensi e/o di reddito, stabiliti nel primo periodo d'imposta oggetto di concordato, provoca la decadenza dai benefici previsti per entrambi gli anni 2003 - 2004. Se, invece, il limite è rispettato nel primo anno, ma non nel secondo, gli effetti della decadenza riguardano solo il 2004.

 

Il concordato preventivo continua a produrre effetti anche nei casi di trasformazione, purché non venga meno l'integrità dei periodi d'imposta oggetto di concordato.

La comunicazione di adesione al concordato preventivo deve essere presentata dal soggetto che ha la legale rappresentanza della società o del soggetto equiparato. I ricavi o compensi e i redditi riferibili al 2001, da utilizzare per calcolare quanto la società s'impegna a dichiarare nei periodi d'imposta 2003-2004, sono quelli che si riferiscono alla società e non ai soci.

L'adesione al concordato è possibile a condizione che l'imprenditore (titolare dell'impresa familiare) sia lo stesso negli anni oggetto di concordato.
La verifica degli incrementi percentuali del reddito deve essere effettuata in riferimento al reddito dell'impresa, prima dell'imputazione delle quote di reddito ai collaboratori familiari.
La comunicazione di adesione al concordato preventivo deve essere presentata dal titolare dell'impresa familiare.

L'azienda coniugale, costituita in regime di comunione dopo il matrimonio, è assimilabile alle società di persone.
L'azienda coniugale appartenente ad uno dei coniugi prima del matrimonio, anche se gestita da entrambi i coniugi, è assimilabile all'impresa familiare.

L'apertura di una successione nel corso dell'anno 2003 inibisce l'adesione al concordato preventivo; quella che si verifica nel 2004 preclude l'efficacia dei benefici solo per quest'anno. E' possibile, invece, aderire al concordato quando l'apertura della successione avviene nel 2002 o nell'anno di riferimento 2001 (in quest'ultimo caso, sono previste delle condizioni particolari).
Alla donazione d'azienda si applicano gli stessi criteri previsti per la successione.