Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari (DPR 28 dicembre 2000 n. 445) in materia di documentazione amministrativa prevede la possibilità di sostituire i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su:

Queste disposizioni sono divenute operative con la definizione da parte del CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione) di regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali (Deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004).
Inoltre, le regole tecniche per la formazione e la gestione dei documenti informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 13 gennaio 2004).

Sotto il profilo tributario, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (DM 23 gennaio 2004) sono definite le modalità di emissione, conservazione e esibizione dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari, nonché quelle di conservazione digitale delle scritture e dei documenti analogici con rilevanza tributaria. Il provvedimento non si applica alle scritture e ai documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie nel settore doganale, delle accise e delle imposte di consumo di competenza dell'Agenzia delle Dogane, che con circolare 5/D del 25 gennaio 2005 ha fornito chiarimenti sull'applicazione di questa disposizione. Il decreto definisce anche le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici.

Infine, il decreto legislativo n. 52/04 (Dlgs 20 febbraio 2004 n. 52), in attuazione della direttiva n. 2001/115/CE, disciplina la figura della fattura elettronica e modifica le norme riguardanti il contenuto obbligatorio delle fatture stesse.