L’imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:

dai concessionari di aree demaniali.

I soggetti interessati devono presentare al Comune una apposita dichiarazione relativa al possesso degli immobili entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto ministeriale (per il 2003, il Decr. 22/04/2004).

Se non si verificano variazioni che comportino un diverso ammontare dell’ICI dovuta, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.

I Comuni possono stabilire che la dichiarazione sia sostituita da una comunicazione, per la quale possono essere previsti termini diversi di presentazione.

Decreto 22 aprile 2004
Modello

·         Per quanto riguarda i fabbricati, l’ICI si calcola applicando l’aliquota deliberata dal Comune alla base imponibile, rappresentata dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%, e infine moltiplicata:

a.      per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);

b.      per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;

c.      per 34 per i fabbricati della categoria C/1.

Le aliquote e le detrazioni vengono deliberate ogni anno dai Comuni.

Per conoscerne la misura il contribuente può consultare gli estratti delle deliberazioni comunali disponibili o rivolgersi al Comune ove è ubicato l'immobile.

Per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente è riconosciuta una detrazione dall'imposta dovuta pari a € 103,29 annue, da rapportare ai mesi durante i quali sussiste tale destinazione.

Condizione essenziale affinché possa essere riconosciuta tale detrazione è che ci sia identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell'ICI ed il soggetto che dimora abitualmente nell'immobile.

La detrazione, oltre che rapportata ai mesi di destinazione, deve essere suddivisa, nel caso in cui vi siano più contribuenti che dimorano nell'immobile, in parti uguali tra loro, prescindendo, quindi, dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento.

Il Comune, con propria deliberazione, può:

Per conoscere se, quali condizioni ed in che misura sia stabilita la suddetta detrazione, il contribuente deve interpellare il Comune destinatario del versamento dell'imposta.

Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, indipendentemente dal fatto che il Comune abbia o meno deliberato l'estensione della riduzione dell'aliquota anche alle pertinenze.

Riguardo poi all'ammontare della detrazione stabilita dal Comune per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, occorre ricordare che se detto ammontare non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.

L'Ici va versata in due rate:

  1. la prima rata, da pagare tra il 1° e il 30 giugno, è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;
  2. la seconda rata, da pagare tra il 1° e il 20 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già versato a titolo di acconto.

E' possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.

Se si posseggono più immobili nello stesso Comune, basterà un unico versamento per l'ICI complessivamente dovuta.
Se si posseggono invece immobili situati in Comuni diversi, è necessario effettuare distinti versamenti per ogni Comune.

Il pagamento va effettuato presso gli uffici postali o presso il concessionario della riscossione o presso le banche convenzionate con il concessionario stesso, salvo diverse disposizioni del Comune.

I ritardatari possono pagare l'ICI entro trenta giorni dalla scadenza applicando la sanzione ridotta del 3,75% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.

Inoltre, il contribuente può regolarizzare il versamento dell’imposta dovuta entro un anno dalla scadenza prevista per il pagamento. In tale ipotesi, va applicata la sanzione pari al 6% dell’imposta stessa, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, anche in questo caso calcolati soltanto sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.

Gli importi così determinati a titolo di sanzione ed interessi vanno aggiunti all'ammontare del tributo da versare. Il pagamento va effettuato utilizzando il bollettino postale appositamente predisposto per l’ICI avendo cura di barrare la casella "Ravvedimento".

Esempio:

Se il contribuente effettua il versamento dell'ICI con un ritardo di 22 giorni e l’imposta da pagare è pari ad € 120,00, il calcolo da effettuare è il seguente:

120,00 a titolo di imposta;
4,50 a titolo di sanzione ottenuta dal calcolo: € 120,00 x 3,75%;
0,18 a titolo di interessi legali dovuti per 22 giorni di ritardo ottenuti dal calcolo

€ 120 x 2,5 x 22
      36.500

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in unica soluzione, dal 1° al 20 dicembre, con applicazione degli interessi del 3%.

Si ricorda che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.