Numerose disposizioni
tributarie attribuiscono contributi nella forma di credito d’imposta per
favorire particolari
settori o aree svantaggiate. Il
credito d’imposta può generare un diritto al rimborso oppure può essere utilizzato
per ridurre l’importo delle imposte da pagare.
I principali incentivi fiscali attribuiti in tale
forma sono:
Credito d’imposta
per l’incremento dell’occupazione
Introdotto dalla legge n. 388/2000 (art. 7),
e prorogato fino al 31 dicembre 2006, è riconosciuto ai datori di lavoro
che assumono lavoratori a tempo indeterminato.
Credito d’imposta
per gli investimenti nelle aree svantaggiate
Introdotto dalla legge 388/2000 (art. 8), l’agevolazione spetta per gli
investimenti effettuati in aree svantaggiate da parte delle imprese che
operano in particolari settori.
Credito d'imposta
per apparecchiature informatiche
Introdotto dalla legge n. 388/2000 (art. 13), è attribuito
per l'acquisto, anche tramite locazione finanziaria, delle apparecchiature
informatiche necessarie per la connessione con il sistema
informativo dell'Agenzia delle Entrate da parte delle persone fisiche che
si avvalgono dell'assistenza fiscale della medesima Agenzia e che hanno optato per i regimi fiscali agevolati previsti dalla
legge n. 388/2000 per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro
autonomo
Credito d’imposta
per gli investimenti nel settore editoriale
Introdotto dalla legge n. 62/2001 (art. 8), è utilizzabile
da parte delle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano,
entro il 31 dicembre 2004, investimenti aventi per oggetto: beni strumentali
nuovi destinati alla
produzione di giornali, riviste e prodotti multimediali, acquisto di
attrezzature tecniche, acquisizione di brevetti e licenze funzionali
all'esercizio delle attività produttive, ecc.
Credito d’imposta
per i nuovi investimenti in agricoltura
Introdotto dal DL n. 138/02 (art. 11),
convertito dalla legge n. 178/02, il credito spetta alle imprese agricole
che effettuano nuovi investimenti.
Credito d'imposta
per l'incremento degli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate
Introdotto dalla legge n. 289/02 (art.
61, comma 13
), è riconosciuto a favore delle imprese che incrementano gli
investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali dello Stato. Sono escluse dall'agevolazione le spese relative agli investimenti effettuati mediante l'utilizzo
di mezzi pubblicitari a diffusione nazionale. Il credito d'imposta è utilizzabile
esclusivamente in compensazione.