L’imposta sul reddito
delle persone fisiche è stata modificata dalla legge
finanziaria per l’anno 2005 (legge 30 dicembre 2004, n.
311).
Le
principali novità sono:
Fino al 31 dicembre 2004,
gli scaglioni e le aliquote per la determinazione dell’imposta, da utilizzare
per i modelli Unico/2005 e 730/2005, sono:
Scaglioni
e aliquote in vigore fino al 31/12/2004
Fino a 15.000 euro 23%
oltre 15.000 euro fino a 29.000 euro 29%
oltre 29.000 euro fino a 32.600 euro 31%
oltre 32.600 euro fino a 70.000 euro 39%
oltre 70.000 euro 45%
Scaglioni e aliquote in
vigore dall’1/1/2005 (da utilizzare per Unico/2006 e 730/2006)
Fino a
26.000 euro 23%
oltre 26.000 euro fino a 33.500 euro 33%
oltre 33.500 euro 39%
Inoltre, è stato
introdotto un “contributo di solidarietà” del 4% sulla parte di reddito
imponibile che supera l’importo di 100.000 euro.
L’introduzione di queste
nuove deduzioni modifica le regole di determinazione del reddito imponibile e
di calcolo dell’imposta dovuta dal contribuente, perché mentre le detrazioni
familiari riducono direttamente l’imposta lorda del contribuente, le nuove
deduzioni diminuiscono l’importo del reddito complessivo.
Le
nuove deduzioni spettano dal mese in cui si verificano
le condizioni richieste fino a quello in cui cessano.
Dal 1°
gennaio 2005, dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i
seguenti importi:
Queste deduzioni spettano
esclusivamente per i familiari fiscalmente a carico, che sono quelli con un
reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri
deducibili (art.10 Tuir).
La deduzione per i figli a carico spetta per ciascun figlio, indipendentemente
dalla sua età e dalla circostanza che conviva con il
contribuente.
L’importo di 2.900 euro (cioè la deduzione spettante per i figli) è aumentato a:
Queste deduzioni
sostituiscono, in presenza delle condizioni richieste,
la deduzione di 2.900 euro e sono alternative tra loro. Devono essere
rapportate a mese e spettano dal mese in cui si verificano
le condizioni richieste fino a quello in cui cessano.
Esempio. Per un figlio portatore di
handicap minore di 3 anni si ha diritto alla deduzione di 3.700 euro.
Esempio. Per un figlio a carico che compie
3 anni il 23 aprile del 2005, la deduzione sarà pari a 4/12 di 3.450 euro (per
i primi quattro mesi) più 8/12 di 2.900 euro.
Con le novità introdotte
dalla Finanziaria 2005 sono abrogate le detrazioni d’imposta per i redditi di
lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo e di impresa
minore (che spettano fino al 31/12/2004).
Per calcolare l’importo
effettivo delle nuove deduzioni per oneri di famiglia si deve applicare il
seguente procedimento:
all’importo di 78.000 euro si
aggiungono le deduzioni teoriche per oneri di famiglia e gli eventuali oneri
deducibili (art.10 Tuir);
dall’importo ottenuto si sottrae il reddito complessivo;
l’importo risultante deve essere diviso per 78.000 euro.
78.000 + deduzioni teoriche per oneri di famiglia + oneri deducibili - reddito complessivo
--------------------------------------------------------------------------------
78.000
Sono possibili tre risultati:
se il rapporto è zero o negativo (minore di zero), la deduzione non spetta;
se il rapporto ottenuto è maggiore o uguale a 1, la deduzione spetta per
intero;
se il rapporto è compreso tra 0 e 1, la deduzione spetta parzialmente e va
calcolata considerando le prime quattro cifre decimali del rapporto stesso.
Esempio. Al contribuente che ottiene un rapporto pari a 0,6231
spetta una deduzione per il coniuge a carico di 1.993,92 euro (3.200 euro x
0,6231).
ESEMPIO 1:
Contribuente con un reddito complessivo di 20.000 euro, senza oneri deducibili
e con due figli a carico per il 50%.
ESEMPIO
2: Contribuente con un reddito complessivo di 38.000 euro, oneri deducibili
pari a 1.000 euro e tre figli a carico per il 40%, di cui uno
nato il 20 giugno 2005 e due maggiori di tre anni.
Per calcolare la base imponibile il contribuente deve determinare separatamente
la no tax area (art.11,
comma 5, Tuir) e la deduzione per gli oneri di
famiglia.
Il meccanismo di calcolo è simile a quello che si usa per calcolare la
deduzione per oneri di famiglia:
26.000 + oneri deducibili + deduzioni teoriche – reddito complessivo
--------------------------------------------------------------------------------
26.000
ESEMPIO: Contribuente con un reddito complessivo di 20.000 euro, senza
oneri deducibili e con due figli a carico per il 50%. Si
ipotizza che il reddito complessivo del contribuente sia formato da un
reddito di lavoro dipendente.
Al contribuente non
autosufficiente nel compimento degli atti della vita quotidiana spetta una
nuova deduzione, di importo massimo pari a 1.820 euro,
relativa alle spese sostenute per gli addetti alla propria assistenza
personale.
Queste spese sono deducibili anche se il familiare
assistito non è a carico del soggetto che sostiene la spesa e se sono sostenute
nell’interesse delle persone indicate nell’articolo
433 del codice civile. Inoltre, non è necessario che il familiare non
autosufficiente conviva con il soggetto che sostiene l’onere.
Sono considerati non
autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che
non sono in grado, ad esempio, di mangiare, di
provvedere all’igiene personale, di camminare e di indossare gli indumenti. E’
considerata non autosufficiente anche la persona che ha bisogno di sorveglianza
continua. Lo stato di non autosufficienza, che deve risultare
da certificazione medica, può essere provocato dalla presenza anche di una sola
delle condizioni che lo determinano.
L’importo della deduzione è riferito al singolo contribuente, indipendentemente
dal numero di persone cui si riferisce l’assistenza: se un contribuente ha
sostenuto spese per sé e per uno dei familiari indicati
all’art. 433 del codice civile, l’importo deducibile è comunque
di 1.820 euro. Nel caso in cui più contribuenti hanno sostenuto le spese per lo
stesso familiare, l’importo deve essere suddiviso.
Le spese sostenute devono
essere documentate. La documentazione necessaria può anche consistere in una
ricevuta firmata e rilasciata da chi presta l’assistenza e deve contenere i
dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il
pagamento e di chi presta l’assistenza. Se la spesa è
sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati
anche i suoi dati anagrafici e il suo codice fiscale.
Per individuare l’importo
effettivo della deduzione spettante si applica il meccanismo di calcolo
previsto per la nuova deduzione per oneri di famiglia:
all’importo di 78.000 euro si
aggiungono: la deduzione per l’assistenza personale, le deduzioni teoriche per
oneri di famiglia e gli eventuali oneri deducibili;
dall’importo ottenuto si sottrae il reddito complessivo;
l’importo risultante deve essere diviso per 78.000 euro.
78.000 + deduz. assist. personale + deduz. on. familiari + on. deducibili - reddito complessivo
--------------------------------------------------------------------------------
78.000
Sono possibili tre
risultati:
se il rapporto è zero o negativo
(minore di zero), la deduzione non spetta;
se il rapporto ottenuto è maggiore o uguale a 1, la deduzione spetta per intero;
se il rapporto è compreso tra 0 e 1, la deduzione spetta parzialmente e va
calcolata considerando le prime quattro cifre decimali del rapporto stesso.
Esempio. Al contribuente che ottiene un rapporto pari a 0,5463
spetta una deduzione di 994,27 euro (1.820 euro x 0,5463).
La deduzione per l’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti non
elimina la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi
domestici e all’assistenza personale o familiare (deducibili nel limite di
1.549,37 euro).
Solo per la dichiarazione
dei redditi dell’anno 2005 (modello Unico/2006 o 730/2006), i contribuenti
potranno utilizzare le norme in vigore al 31 dicembre 2002 o quelle in vigore
al 31 dicembre 2004, se determinano un’imposta minore rispetto a quella
derivante dall’applicazione della Finanziaria 2005.