L’imposta sul reddito delle persone fisiche è stata modificata dalla legge finanziaria per l’anno 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311).

Le principali novità sono:

  • la riduzione del numero delle aliquote e la revisione degli scaglioni di reddito;
  • la trasformazione delle “detrazioni d’imposta per carichi di famiglia” in “deduzioni per oneri di famiglia”;
  • un nuovo sistema di determinazione dell’imponibile e di calcolo dell’imposta dovuta.

Fino al 31 dicembre 2004, gli scaglioni e le aliquote per la determinazione dell’imposta, da utilizzare per i modelli Unico/2005 e 730/2005, sono:

Scaglioni e aliquote in vigore fino al 31/12/2004
Fino a 15.000 euro 23%
oltre 15.000 euro fino a 29.000 euro 29%
oltre 29.000 euro fino
a 32.600 euro 31%
oltre 32.600 euro fino a 70.000 euro 39%
oltre 70.000 euro 45%


La Finanziaria 2005 ha così modificato le aliquote e gli scaglioni:

Scaglioni e aliquote in vigore dall’1/1/2005 (da utilizzare per Unico/2006 e 730/2006)

Fino a 26.000 euro 23%
oltre 26.000 euro fino a 33.500 euro 33%
oltre 33.500 euro 39%

Inoltre, è stato introdotto un “contributo di solidarietà” del 4% sulla parte di reddito imponibile che supera l’importo di 100.000 euro.

La Finanziaria 2005 trasforma le “Detrazioni per carichi di famiglia” in “Deduzioni per oneri di famiglia”.

L’introduzione di queste nuove deduzioni modifica le regole di determinazione del reddito imponibile e di calcolo dell’imposta dovuta dal contribuente, perché mentre le detrazioni familiari riducono direttamente l’imposta lorda del contribuente, le nuove deduzioni diminuiscono l’importo del reddito complessivo.

Le nuove deduzioni spettano dal mese in cui si verificano le condizioni richieste fino a quello in cui cessano.

Dal 1° gennaio 2005, dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

  • 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione.

Queste deduzioni spettano esclusivamente per i familiari fiscalmente a carico, che sono quelli con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (art.10 Tuir).
La deduzione per i figli a carico spetta per ciascun figlio, indipendentemente dalla sua età e dalla circostanza che conviva con il contribuente.

L’importo di 2.900 euro (cioè la deduzione spettante per i figli) è aumentato a:

  • 3.450 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni;
  • 3.200 euro per il primo figlio, se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, successivamente si è legalmente ed effettivamente separato, o se ci sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, successivamente si è legalmente ed effettivamente separato;
  • 3.700 euro per ogni figlio portatore di handicap (art. 3, legge n. 104/92).

Queste deduzioni sostituiscono, in presenza delle condizioni richieste, la deduzione di 2.900 euro e sono alternative tra loro. Devono essere rapportate a mese e spettano dal mese in cui si verificano le condizioni richieste fino a quello in cui cessano.

Esempio. Per un figlio portatore di handicap minore di 3 anni si ha diritto alla deduzione di 3.700 euro.

Esempio. Per un figlio a carico che compie 3 anni il 23 aprile del 2005, la deduzione sarà pari a 4/12 di 3.450 euro (per i primi quattro mesi) più 8/12 di 2.900 euro.

Con le novità introdotte dalla Finanziaria 2005 sono abrogate le detrazioni d’imposta per i redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo e di impresa minore (che spettano fino al 31/12/2004).

Per calcolare l’importo effettivo delle nuove deduzioni per oneri di famiglia si deve applicare il seguente procedimento:

all’importo di 78.000 euro si aggiungono le deduzioni teoriche per oneri di famiglia e gli eventuali oneri deducibili (art.10 Tuir);
dall’importo ottenuto si sottrae il reddito complessivo;
l’importo risultante deve essere diviso per 78.000 euro.

78.000 + deduzioni teoriche per oneri di famiglia + oneri deducibili - reddito complessivo
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78.000


Sono possibili tre risultati:
se il rapporto è zero o negativo (minore di zero), la deduzione non spetta;
se il rapporto ottenuto è maggiore o uguale a 1, la deduzione spetta per intero;
se il rapporto è compreso tra 0 e 1, la deduzione spetta parzialmente e va calcolata considerando le prime quattro cifre decimali del rapporto stesso.
Esempio. Al contribuente che ottiene un rapporto pari a 0,6231 spetta una deduzione per il coniuge a carico di 1.993,92 euro (3.200 euro x 0,6231).
ESEMPIO 1: Contribuente con un reddito complessivo di 20.000 euro, senza oneri deducibili e con due figli a carico per il 50%.

ESEMPIO 2: Contribuente con un reddito complessivo di 38.000 euro, oneri deducibili pari a 1.000 euro e tre figli a carico per il 40%, di cui uno nato il 20 giugno 2005 e due maggiori di tre anni.

Per calcolare la base imponibile il contribuente deve determinare separatamente la no tax area (art.11, comma 5, Tuir) e la deduzione per gli oneri di famiglia.
Il meccanismo di calcolo è simile a quello che si usa per calcolare la deduzione per oneri di famiglia:


26.000 + oneri deducibili + deduzioni teoriche – reddito complessivo
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26.000

ESEMPIO: Contribuente con un reddito complessivo di 20.000 euro, senza oneri deducibili e con due figli a carico per il 50%. Si ipotizza che il reddito complessivo del contribuente sia formato da un reddito di lavoro dipendente.

Al contribuente non autosufficiente nel compimento degli atti della vita quotidiana spetta una nuova deduzione, di importo massimo pari a 1.820 euro, relativa alle spese sostenute per gli addetti alla propria assistenza personale.
Queste spese sono deducibili anche se il familiare assistito non è a carico del soggetto che sostiene la spesa e se sono sostenute nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 433 del codice civile. Inoltre, non è necessario che il familiare non autosufficiente conviva con il soggetto che sostiene l’onere.

Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di mangiare, di provvedere all’igiene personale, di camminare e di indossare gli indumenti. E’ considerata non autosufficiente anche la persona che ha bisogno di sorveglianza continua. Lo stato di non autosufficienza, che deve risultare da certificazione medica, può essere provocato dalla presenza anche di una sola delle condizioni che lo determinano.
L’importo della deduzione è riferito al singolo contribuente, indipendentemente dal numero di persone cui si riferisce l’assistenza: se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per uno dei familiari indicati all’art. 433 del codice civile, l’importo deducibile è comunque di 1.820 euro. Nel caso in cui più contribuenti hanno sostenuto le spese per lo stesso familiare, l’importo deve essere suddiviso.

Le spese sostenute devono essere documentate. La documentazione necessaria può anche consistere in una ricevuta firmata e rilasciata da chi presta l’assistenza e deve contenere i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche i suoi dati anagrafici e il suo codice fiscale.

Per individuare l’importo effettivo della deduzione spettante si applica il meccanismo di calcolo previsto per la nuova deduzione per oneri di famiglia:

all’importo di 78.000 euro si aggiungono: la deduzione per l’assistenza personale, le deduzioni teoriche per oneri di famiglia e gli eventuali oneri deducibili;
dall’importo ottenuto si sottrae il reddito complessivo;
l’importo risultante deve essere diviso per 78.000 euro.

78.000 + deduz. assist. personale + deduz. on. familiari + on. deducibili - reddito complessivo
--------------------------------------------------------------------------------
78.000

Sono possibili tre risultati:

se il rapporto è zero o negativo (minore di zero), la deduzione non spetta;
se il rapporto ottenuto è maggiore o uguale a 1, la deduzione spetta per intero;
se il rapporto è compreso tra 0 e 1, la deduzione spetta parzialmente e va calcolata considerando le prime quattro cifre decimali del rapporto stesso. Esempio. Al contribuente che ottiene un rapporto pari a 0,5463 spetta una deduzione di 994,27 euro (1.820 euro x 0,5463).
La deduzione per l’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti non elimina la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (deducibili nel limite di 1.549,37 euro).

Solo per la dichiarazione dei redditi dell’anno 2005 (modello Unico/2006 o 730/2006), i contribuenti potranno utilizzare le norme in vigore al 31 dicembre 2002 o quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se determinano un’imposta minore rispetto a quella derivante dall’applicazione della Finanziaria 2005.