Sono Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi prevedono lo svolgimento di attività nei settori dell’assistenza sociale,  socio-sanitaria e sanitaria, della beneficenza, dell’istruzione, della formazione ecc.

L’elenco completo delle attività previste e degli altri requisiti necessari è contenuto nell’ art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Alcuni enti sono considerati in ogni caso Onlus: si tratta degli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano; delle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49; delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381 e dei loro consorzi. Pur applicandosi a questi enti la disciplina delle Onlus, sono fatte salve le norme di maggior favore previste dalle leggi speciali che li regolano.

Non possono invece essere Onlus gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e di categoria.

Si applica alle Onlus, in quanto compatibile, la disciplina relativa agli enti non commerciali.

Le Onlus beneficiano di un regime fiscale agevolato.

Ai fini dell’imposta sul reddito, sono agevolati i proventi derivanti dalle attività istituzionali, cioè quelle volte al perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, in quanto lo svolgimento di queste attività non costituisce esercizio di attività commerciali (salvo il caso di Onlus costituite nella forma di società cooperativa).

Inoltre, i proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Le attività connesse sono riconducibili a due tipologie:

  1. attività analoghe a quelle istituzionali, limitatamente ai settori dell'assistenza sanitaria,   dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili;
  2. attività accessorie a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse (quali ad esempio la vendita di materiale informativo nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione).

Inoltre non concorrono alla formazione del reddito delle Onlus:

  1. i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  2. i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento, convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali, esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.

Per i soggetti che compiono a favore delle Onlus erogazioni gratuite (ad esempio donazioni) per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato, è previsto un regime fiscale di favore.

Particolarmente agevolate sono anche le erogazioni gratuite “in natura” effettuate dalle imprese, consistenti sia in cessioni di beni, sia nell’impiego di propri lavoratori, assunti a tempo indeterminato, per prestazioni di servizi erogati in favore delle Onlus.

In quest’ultimo caso, ad esempio, è riconosciuta l’ulteriore deducibilità dal reddito d'impresa, in qualità di oneri di utilità sociale, delle spese sostenute, nel limite del 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'azienda per prestazioni di lavoro dipendente, come risultano dalla dichiarazione dei redditi.

Le Onlus, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

Non sono rilevanti ai fini IVA, inoltre, le prestazioni pubblicitarie volte alla promozione delle attività istituzionali delle Onlus.

Sono altresì esenti dall’IVA determinate prestazioni quali:

Sono anche previste agevolazioni ai fini Iva per alcune tipologie di cessioni di beni effettuate in favore delle Onlus (ad esempio cessioni gratuite di beni).

Per beneficiare del regime agevolato, le Onlus devono iscriversi all’anagrafe unica delle Onlus. L’iscrizione avviene a seguito di apposita comunicazione (art. 2 del decreto 18-7-2003 n. 266) degli interessati alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’organizzazione. Allo stesso modo deve essere comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di Onlus.

Gli effetti dell’iscrizione retroagiscono alla data di effettuazione della comunicazione. Se la comunicazione è effettuata entro 30 giorni dall’inizio delle attività da parte dell’Onlus, gli effetti retroagiscono alla data di costituzione dell’organizzazione.

Modello di dichiarazione sostitutiva per l'iscrizione

·         Imposta di bollo: Sono esenti dal tributo atti, documenti, istanze, contratti, ecc. posti in essere o richiesti da Onlus. L’agevolazione, pertanto, riguarda le Onlus sia come enti destinatari degli atti che come soggetti che li pongono in essere.