Sono Onlus
(organizzazioni non lucrative di utilità sociale) le
associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri
enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o
atti costitutivi prevedono lo svolgimento di attività nei settori
dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, della beneficenza,
dell’istruzione, della formazione ecc.
L’elenco completo delle
attività previste e degli altri requisiti necessari è
contenuto nell’ art. 10 del D.Lgs.
460/97.
Alcuni
enti sono considerati in ogni caso Onlus: si tratta
degli organismi di volontariato di cui alla legge 11
agosto 1991, n.266, iscritti nei registri
istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano; delle
organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49;
delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n.381 e dei loro consorzi. Pur
applicandosi a questi enti la disciplina delle Onlus,
sono fatte salve le norme di maggior favore previste dalle leggi speciali che
li regolano.
Non possono invece essere
Onlus gli enti pubblici, le società commerciali
diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti e i movimenti
politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e di
categoria.
Si applica alle Onlus, in quanto compatibile, la disciplina relativa agli enti non commerciali.
Le Onlus
beneficiano di un regime fiscale agevolato.
Ai fini dell’imposta sul
reddito, sono agevolati i proventi derivanti dalle attività istituzionali, cioè quelle volte al perseguimento di esclusive finalità di
solidarietà sociale, in quanto lo svolgimento di queste attività non
costituisce esercizio di attività commerciali (salvo il caso di Onlus costituite nella forma di società cooperativa).
Inoltre, i proventi
derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse a quelle
istituzionali non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Le attività connesse sono
riconducibili a due tipologie:
Inoltre non concorrono alla formazione
del reddito delle Onlus:
Per i soggetti che
compiono a favore delle Onlus erogazioni gratuite (ad
esempio donazioni) per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del
reddito d’impresa dichiarato, è previsto un regime fiscale di favore.
Particolarmente agevolate
sono anche le erogazioni gratuite “in natura” effettuate
dalle imprese, consistenti sia in cessioni di beni, sia nell’impiego di propri
lavoratori, assunti a tempo indeterminato, per prestazioni di servizi erogati
in favore delle Onlus.
In quest’ultimo
caso, ad esempio, è riconosciuta l’ulteriore deducibilità dal reddito d'impresa, in qualità di oneri di
utilità sociale, delle spese sostenute, nel limite del 5 per mille
dell'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'azienda per prestazioni
di lavoro dipendente, come risultano dalla dichiarazione dei redditi.
Le Onlus,
limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non
sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta
o scontrino fiscale.
Non sono rilevanti ai
fini IVA, inoltre, le prestazioni pubblicitarie volte alla promozione
delle attività istituzionali delle Onlus.
Sono altresì esenti
dall’IVA determinate prestazioni quali:
Sono
anche previste agevolazioni ai fini Iva per alcune
tipologie di cessioni di beni effettuate in favore delle Onlus
(ad esempio cessioni gratuite di beni).
Per beneficiare del
regime agevolato, le Onlus devono iscriversi
all’anagrafe unica delle Onlus. L’iscrizione avviene
a seguito di apposita comunicazione (art. 2 del decreto 18-7-2003 n. 266) degli
interessati alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, nel cui ambito
territoriale si trova il domicilio fiscale dell’organizzazione. Allo stesso
modo deve essere comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita
della qualifica di Onlus.
Gli effetti
dell’iscrizione retroagiscono alla data di effettuazione della comunicazione. Se la comunicazione è effettuata entro 30 giorni dall’inizio delle attività da
parte dell’Onlus, gli effetti retroagiscono
alla data di costituzione dell’organizzazione.
Modello di dichiarazione
sostitutiva per l'iscrizione
·
Imposta di bollo: Sono esenti dal tributo atti, documenti,
istanze, contratti, ecc. posti in essere o richiesti da Onlus.
L’agevolazione, pertanto, riguarda le Onlus sia come
enti destinatari degli atti che come soggetti che li pongono in
essere.